Art. 8.
(Assemblea degli studenti e sue articolazioni).

      1. Nelle scuole secondarie di secondo grado tutti gli studenti costituiscono l'assemblea degli studenti. L'assemblea organizza e gestisce le iniziative e le attività

 

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degli studenti, compresi gli spazi e le iniziative di autogestione, su proposta del comitato degli studenti composto dai rappresentanti di classe.
      2. Il diritto di convocazione dell'assemblea degli studenti è esercitato dal comitato degli studenti, a maggioranza dei due terzi, e dall'assemblea stessa sulla base di richiesta sottoscritta dal 10 per cento dei suoi componenti.